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28 giugno 2008

Compiti dell’RLS

 
 

TUTTO PER L'RLS

La formazione per il RLS: L'elemento strategico
per la futura attività di RLS.

D.Lgs. 626/94. art. 22, comma 4, "Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia ... e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi".

Il concetto di "adeguate nozioni" sopra espresso, si deve evolvere in un programma di riaggiornamento parallelo alle evoluzioni delle attività lavorative e delle norme di riferimento. La formazione per RLS, integrativa a quella generale, sarà definita in apposita sessione contrattuale.

Analisi del ruolo professionale: Il mandato organizzativo di questa figura professionale, come si evince dalle attribuzioni conferite dall'art. 19 e si deduce dalla sua qualifica ("rappresenta" i lavoratori"), comprende i seguenti compiti:

  • raccogliere dai lavoratori le indicazioni di problemi concernenti la salute e la sicurezza, discutendone possibili soluzioni (diventare animatori di sicurezza);
  • promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
  • fare proposte in merito all'attività di prevenzione;
  • essere consultato sulla valutazione dei rischi, l'individuazione, la programmazione, la realizzazione e verifica delle misure di prevenzione;
  • essere consultato in merito all'organizzazione della formazione;
  • ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, sulle sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  • ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni dai servizi di vigilanza;
  • ricorrere alle autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute.

Pertanto, il RLS deve ricevere una formazione particolare in materia di normativa di sicurezza e di salute, nonché sui rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza e sulle principali tecniche di controllo e prevenzione:

  • analisi/valutazione dei rischi
  • verifica costante delle misure di prevenzione e di sicurezza
  • animazione di sicurezza
  • informazione dei lavoratori
  • che richiedono lo sviluppo di competenze:
  • diagnostiche
  • decisionali
  • relazionali

nonché l'acquisizione di conoscenze specifiche, di sapere applicativo, che devono necessariamente riferirsi almeno a:

  • normativa sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro
  • rischi presenti sul posto di lavoro e riferiti all'ambito di rappresentanza
  • danni legati a quei rischi
  • limiti di esposizione a fattori inquinanti
  • analisi degli infortuni
  • analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo)
  • modalità di prevenzione
  • strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro: registro infortuni, schede di sicurezza, documento di valutazione, etc.
  • valutazione di programmi di informazione
  • costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede ed altro materiale).

La formazione di queste figure prevede corsi formalizzati, a proposito dei quali si fa riferimento al D.M. 16/1/1997, emanato dai Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità (All. N.1):" Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei Rappresentanti per la Sicurezza e dei Datori di Lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione."

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono così descritti dall'art.2 del decreto:

  • principi costituzionali e civilistici;
  • la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
  • i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
  • la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
  • la valutazione dei rischi;
  • l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
  • aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • nozioni di tecnica della comunicazione.

Durata: Il DM 16/1/1997 ha individuato in 32 ore la durata dei corsi, fatte salve diverse determinazione della contrattazione collettiva. Però potrebbe essere opportuno prevedere, dopo il primo corso, altri moduli su temi specifici.

Analizzando una intesa di categoria, secondo quanto previsto dall'accordo Federchimica/FULC del novembre 1995, ai RLS spettano 40 ore di formazione base (impegno temporale corrispondente a quello destinato dal CCNL chimico alla Commissione Ambiente già nel 1990) gestite in modo congiunto tra sindacato e tecnici aziendali.

La progettazione formativa RLS era già pronta a partire dagli anni '93-'94, quindi prima dell'emanazione del decreto 626, evidenziando così, in questo settore, come il comparto chimico e coloro che sono stati parte attiva nell'individuazione dei contenuti contrattuali, abbiano svolto un ruolo trainante ed anticipativo nei confronti delle norme emanate dallo Stato.

Un altro esempio per tutte le categorie del lavoro, viene dall'accordo di gruppo ENI/FULC, nel quale sono state raddoppiate le ore di formazione per RLS e dove le 40 ore aggiuntive sono destinate ad argomenti che riguardano il settore specifico: chimico, petrolchimico, ecc. È importante rilevare che ad oggi, in tutta Italia, si contano quasi 600 RLS con una formazione di 80 ore ciascuno.

Per contro, molte aziende si sono attestate sulla formazione minima di 32 ore (quella prevista dal decreto 626 e da Confindustria nell'accordo del giugno 1995).

Modalità didattiche: è opportuno privilegiare la didattica attiva, con grande spazio al lavoro in piccoli gruppi finalizzato alla costruzione o applicazione di griglie di valutazione, alla discussione di casi, alla risoluzione di problemi. Le lezioni frontali, destinate a trasmettere contenuti teorici selezionati, saranno limitate al minimo indispensabile e comunque sempre accompagnate da discussioni o esercitazioni in aula o in piccolo gruppo.

Riassumendo, il processo formativo/informativo deve consentire al RLS d'essere in grado di:

  • Conoscere l'ambiente di lavoro in cui opera partendo dalla mappa produttiva e dei rischi (generali e specifici), nonché i metodi e criteri per la loro individuazione e bonifica.
  • Conoscere l'organigramma aziendale, la distribuzione delle responsabilità ed i lavoratori, in modo da instaurare i necessari rapporti fondamentali per la propria attività e riuscire a collegare le diverse (e complementari) funzioni aziendali.
  • Conoscere i propri diritti, agibilità, attività specifiche e relazionali, possibilità d'azione e d'intervento, le basi formative, e gli strumenti operativi, i metodi e le capacità che ne derivano, anche rivendicandone la corretta applicazione interessando RSU, OPP, Dipartimento di Prevenzione e Magistratura, quando necessario.
  • Confrontarsi continuamente con altri RLS, tecnici, specialisti, consulenti, medici e ricercatori, per evolvere la propria attività.
  • Avere capacità specifiche, in modo da creare banche dati per riuscire a strutturare e veicolare tutte le informazioni che saranno in suo possesso.

Dall'analisi di quanto indicato nel testo del D.Lgs., si individuano le seguenti aree di attività:

  • analisi/valutazione dei rischi
  • scelta e mantenimento in essere delle misure di prevenzione
  • informazione/formazione dei lavoratori che richiedono lo sviluppo di competenze:
  • progettuali
  • diagnostiche
  • decisionali
  • comunicative

nonché l'acquisizione di conoscenze specifiche, di sapere applicativo, che devono necessariamente riferirsi almeno a:

  • norme di legge e di buona tecnica sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro
  • analisi dei rischi (di qualunque natura)
  • sistemi di prevenzione
  • costruzioni di piani e di programmi (di analisi, di intervento, di verifica di risultato)
  • progettazione di programmi di informazione e di formazione
  • costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede ed altro materiale).

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